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ATTENZIONE Area Deposito Temporaneo Rifiuti “TUTTO COME PRIMA”

ATTENZIONE Area Deposito Temporaneo Rifiuti “TUTTO COME PRIMA”

Legge di Conversione del 17 Luglio 2020 N. 77 «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19».

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonche’ di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Con l’articolo 228 Bis viene ABROGATO l’articolo 113-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di limiti quantitativi e temporali del deposito temporaneo di rifiuti che come sappiamo disponeva:

Fermo restando il rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di
prevenzione incendi,  il  deposito  temporaneo  di  rifiuti,  di  cui
all'articolo 183, comma  1,  lettera  bb),  numero  2),  del  decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  e'  consentito  fino  ad  un
quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale  massimo  non
puo' avere durata superiore a diciotto mesi.

Leggi il nostro articolo
https://www.wibid.it/2020/04/30/novita-area-deposito-temporaneo-rifiuti/

Quindi si ritorna alle disposizione previste dal dall’articolo 183 del D.L. 3 aprile 2006, n. 152 (Clicca qui per Gazzetta Ufficiale) di cui vi proponiamo un estratto:

2) i rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalità' alternative, a scelta del produttore: oppure
2.1) con cadenza almeno bimestrale, indipendentemente dalle quantità' in deposito; oppure
2.2) quando il quantitativo di rifiuti pericolosi in deposito raggiunga i 10 metri cubi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi i 10 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
oppure
2.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita';
3) i rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo le seguenti modalita' alternative, a scelta del produttore:
3.1) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantita' in deposito; 
oppure
3.2) quando il quantitativo di rifiuti non pericolosi in deposito raggiunga i 20 metri cubi. In ogni caso, allorche' il quantitativo di rifiuti non superi i 20 metri cubi l'anno, il deposito temporaneo non puo' avere durata superiore ad un anno;
oppure
3.3) limitatamente al deposito temporaneo effettuato in stabilimenti localizzati nelle isole minori, entro il termine di durata massima di un anno, indipendentemente dalle quantita'.

Riassumendo le disposizioni attuali fissano i limiti massimi quantitativi di deposito temporaneo a 10 metri cubi per i rifiuti pericolosie 20 metri cubi per i rifiuti NON pericolosi e comunque ad un massimo di 30 metri cubi di soli rifiuti NON pericolosi, ed il limite massimo temporaneo a 12 mesi dalla presa in carico se non si applica una gestione trimestrale.

CLICCA QUI Link diretto alla Gazzetta Ufficiale